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D.P.R. 08/06/2001 n. 326

Art. 38 (L) Determinazione dell'indennitā nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata 1. 2.

Art. 39 (L-R) Indennitā dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili. 1.

2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennitā negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autoritā che ha disposto la reiterazione del vincolo č tenuta a liquidare l'indennitā, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pa- gamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali. (R) 3. 4. 5. Sezione IV Determinazione dell'indennitā nel caso di esproprio di un'area non edificabile

Art. 40 (L) Disposizioni generali 1. 2. 3. 4. 5.

Art. 41 (L-R) Commissione competente alla determinazione del valore agricolo 1. 2.

3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario. (R)

4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R)

Art. 42 (L) Indennitā aggiuntive 1. 2. Capo VII Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di pubblica utilitā, in assenza del valido provvedimento ablatorio.

Art. 43 (L) Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblica utilitā 1. 2. 3. 4. 5. 6 Capo VIII Indennitā dovuta al titolare del bene non espropriato

Art. 44 (L) - Indennitā per l'imposizione di servitų 1. 2. 3. 4. 5. 6. Capo IX La cessione volontaria

Art. 45 (L) - Disposizioni generali 1. 2. 3. 4. Capo X La retrocessione

Art. 46 (L) La retrocessione totale 1. 2.

Art. 47 (L-R) La retrocessione parziale 1.

2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua originaria istanza all'autoritā che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R) 3.

Art. 48 (L) Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale 1. 2. 3. Capo XI L'occupazione temporanea

Art. 49 (L-R) L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio 1. 2. 3.

4. Il verbale č redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare. (R) 5.

Art. 50 (L-R) Indennitā per l'occupazione 1.

2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennitā e ne dā comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R) 3. Titolo III Disposizioni particolari

Art. 51 (L-R) L'espropriazione per opere militari 1.

2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennitā da corrispondere č trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R) 3. 4.

Art. 52 (L) L'espropriazione di beni culturali 1. Titolo IV Disposizioni sulla tutela dei diritti e degli interessi legittimi

Art. 53 (L) Disposizioni processuali 1. 2. 3.

Art. 54 (L) Opposizioni alla stima 1. 2. 3. 4. 5. Titolo V Norme finali e transitorie

Art. 55 (L) Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996 1. 2.

Art. 56 (L) Disposizioni sulla determinazione dell'indennitā di espropriazione 1.

Art. 57 (L) Ambito di applicazione della normativa sulle diverse fasi del procedimento 1. 2.

Art. 58 (L) Abrogazione di norme 1.

Art. 59 (L) Entrata in vigore del testo unico 1.

 

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